L.R. 22/3 1999, n°16

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

31.3.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n. 10

TITOLO I

FINALITA’

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale”, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l’informazione dei cittadini.

2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle Comunità montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla L. 394/1991 ed alla LR 49/1995 nelle quali e’ regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, e’ consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità, senza le autorizzazioni di cui al successivo comma e nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13.

2. I tipi di autorizzazione sono:

a) personale;

b) turistica;

c) a fini scientifici.

3. Ai soggetti autorizzati è rilasciato un tesserino, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della  presente legge. Il tesserino deve essere esibito, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza unitamente ad un documento d’identità. I minori possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell’autorizzazione.

Art. 3

(Raccolta nelle aree protette)

1. I regolamenti delle aree di cui alla L. 394/1991 ed alla LR 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 ed all’articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le Comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da

parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi.

Art. 4

(Raccolta nei territori montani)

1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, è consentita ai residenti, in possesso dell’autorizzazione personale, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di tre chilogrammi stabilito dall’articolo 5 e fino ad un massimo di sei chilogrammi giornalieri.

Art. 5

(Autorizzazione personale)

1. L’autorizzazione personale è rilasciata dal Comune ai residenti maggiorenni.

2. L’autorizzazione personale è valida, per un periodo di uno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale.

3. L’autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera massima di tre chilogrammi.

Art. 6

(Autorizzazione turistica)

1. L’autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e da soggetti diversi individuati dal Comune stesso, ai maggiorenni.

2. L’autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sul tesserino da parte del titolare, prima dell’inizio della raccolta.

3. L’autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi.

4. I Comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al comma 1.

Art. 7

(Autorizzazione per fini scientifici)

1. L’autorizzazione per fini scientifici è rilasciata, dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori i loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio è la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico.

2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie,  le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione.

Art. 8

(Importi delle autorizzazioni)

1. L’importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, è determinato in:

a) Lire 50.000, pari a Euro 25,82 per le autorizzazioni personali annuali;

b) Lire 120.000, pari a Euro 61,97 per le autorizzazioni personali triennali;

c) Lire 7.000, pari a Euro 3,62 per le autorizzazioni turistiche giornaliere;

d) Lire 35.000, pari a Euro 18,08 per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere;

2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati montani.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo, può modificare gli importi di cui al comma 1.

Art. 9

(Modalità di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.

2. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica.

4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge possono essere superati.

Art. 10

(Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti)

1. Le Comunità montane il cui territorio confini con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

Art. 11

(Raccolta riservata)

1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20, possono chiedere alla Provincia o alla Comunità montana, l’autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è a loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a fini economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali cui all’articolo 15. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 “Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive modificazioni.”

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacità di auto rigenerazione dell’ecosistema.

3. L’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validità di cinque anni e può essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di cui all’articolo 15, l’autorizzazione viene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall’adozione del provvedimento di ritiro.

Art. 12

(Raccolta a pagamento)

1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 “Misure di aiuto per favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l’agricoltura e di sviluppo al territorio rurale” possono chiedere in concessione, ai sensi dell’articolo 5 della LR 64/1976 e successive modificazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle.

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricomprese nell’ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all’articolo 15.

3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è data comunicazione alla Provincia o alla Comunità montana territorialmente competente.

4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento di cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazioni di cui all’articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13.

5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta a pagamento sono soggette alle norme di cui all’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 13

(Divieti)

1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate è vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) cm 4 per il gruppo Boletus;

b) cm 3 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa [= Tricholoma georgii](prugnolo).

2. E’ vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria.

3. E’ vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;

c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali;

d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.

6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” con l’eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è  vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14

(Ulteriori divieti)

1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni competenti per territorio.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.

Art. 15

(Regolamenti locali)

1. Al fine di salvaguardare le risorse del territorio le Province e, per i territori di loro competenza, le Comunità montane, sentiti i Comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti.

2. I regolamenti:

a) definiscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell’ambiente naturale, ne stabiliscono le modalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con particolare riguardo alle aree costituite ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 12;

b) definiscono, nel limite complessivo del quindici per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale di competenza, le superfici massime complessive che possono essere oggetto di concessioni per la costituzione di aree per la raccolta riservata a fini economici e la raccolta a pagamento;

c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestione delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo-forestale dati in concessione e delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale perchè vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le Province e le Comunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazione dei regolamenti con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1 della presente legge.

Art. 16

(Dati informativi sulle autorizzazioni)

1. Al fine di consentire una migliore gestione della risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alle Province e alle Comunità montane rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente. Le Provincie e le Comunità montane inviano tali riepiloghi alla Giunta regionale entro la fine di marzo di ogni anno.

Art. 17

(Informazione)

1. La Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.

2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

Titolo III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 18

(Requisiti e condizioni per la commercializzazione)

1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;

2. E’ ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto.

Art. 19

(Ispettorati micologici)

1. Ciascuna Azienda USL, all’interno del Dipartimento della Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.

2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo”.

4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.

5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall’articolo 3 del DPR 376/1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l’organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall’Ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

Art. 20

(Idoneità alla identificazione dei funghi)

1. L’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del DPR 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall’Azienda USL in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l’idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell’attestato i Direttori Generali delle Aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologico dell’Azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell’Azienda USL;

c) un dipendente dell’Azienda USL con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall’Azienda USL.

Art. 21

(Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei)

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 376/1995.

2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso DPR 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda USL, che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell’attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.

4. L’autorizzazione al commercio ha validità finchè almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cui al comma precedente, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.

5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui al comma 2, non necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi in sede fissa o in forma ambulante; nel caso in cui il commercio venga effettuato in forma ambulante, questa deve essere svolta in apposite aree preventivamente identificate ed indicate dai Comuni nei giorni e con gli orari dagli stessi definiti.

7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.

8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.

Art. 22

(Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi)

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del DPR 376/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell’articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.

TITOLO IV

VIGILANZA

Art. 23

(Accertamento delle infrazioni)

1. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia urbana e rurale, le aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie volontarie di cui all’articolo 22 terzo comma della legge regionale 8 novembre 1982 n. 82 “Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente naturale”, le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998 n. 7 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”.

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”, i soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

Art. 24

(Procedimento sanzionatorio)

1. Il Comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed all’introitamento delle somme riscosse per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo II; la Regione è competente all’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III.

2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della L. 689/1981 e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 “Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. Il Comune dispone sempre, con l’ordinanza ingiuntiva di pagamento, la confisca dei funghi epigei spontanei sequestrati.

5. Il Comune provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo apposito verbale.

Art. 25

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;

b) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per il mancato porto dell’autorizzazione, purché venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione;

c) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la raccolta effettuata oltre limiti massimi consentiti;

d) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

e) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3;

f) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa [= Tricholoma georgii] con diametro del cappello inferiore a cm 3, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire 100. 000;

g) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;

h) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;

l) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7;

m) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la violazione dei divieti temporanei di cui all’articolo 14;

n) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

2. Per  la violazione  delle disposizioni  di cui  al Titolo  III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle norme di cui all’articolo 18, e all’articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) da  Lire 100.000 a Lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;

c) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai Comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l’ottanta per cento alle Comunità montane e il venti per cento alle Province.

2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.

3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai Comuni che le rilasciano.

4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le finalità della presente legge, per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, per l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge.

5. Le Province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell’anno precedente.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’anno 1999, stimati in Lire 35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170 che viene modificato nella declaratoria come segue “INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE (LR 8.11.82 n. 82 e LR 22.03.1999 n. 16).

7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio.

Art. 27

(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici.

2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso dell’autorizzazione prevista all’articolo 21.

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunità montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della LR 82/1982, dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 5 della LR 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all’articolo 15.

Art. 28

(Modifiche ed abrogazioni)

1. Nella rubrica del titolo III della LR 82/1982 sono abrogate le parole “ed ai funghi”.

2. All’articolo 10, lettera a), della LR 82/1982 sono abrogate le parole “i funghi epigei, siano o no essi commestibili”.

3. All’articolo 11, quarto comma, della LR 82/1982 sono abrogate le parole “e dei funghi”.

4. All’articolo 23, secondo comma, della LR 82/1982 sono abrogate le parole “e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all’articolo 17 III comma”.

5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della LR 82/1982.

Art. 29

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. 352/1993 ed al DPR 376/1995.