{"id":17,"date":"2014-07-31T17:13:37","date_gmt":"2014-07-31T17:13:37","guid":{"rendered":"http:\/\/gmc.inversilia.it\/?page_id=17"},"modified":"2014-08-07T10:17:23","modified_gmt":"2014-08-07T10:17:23","slug":"leggi-e-regolamenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/?page_id=17","title":{"rendered":"L. R. 17 Nov. 2010, n. 58"},"content":{"rendered":"<p style=\"color: #babfb0;\" align=\"center\"><strong>Legge Regionale<\/strong> <strong>17 Novembre 2010, n. 58 <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">Modifiche alla Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16 \u201cRaccolta e commercio dei funghi epigei spontanei\u201d<\/p>\n<p>Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: <strong>PREAMBOLO<\/strong> Il Consiglio regionale Visto l\u2019articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l\u2019articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 28 settembre 2010; Considerato quanto segue: 1. La necessit\u00e0 di semplificare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei induce a rivedere la normativa vigente, sostituendo alle autorizzazioni personali e turistiche, rilasciate attualmente dai comuni, un\u2019autorizzazione unica regionale diversificata sotto il profilo della validit\u00e0 temporale; 2. La funzione autorizzatoria viene ricondotta a livello regionale, ritenendolo, in applicazione del principio di adeguatezza, quello pi\u00f9 idoneo a garantire l\u2019uniformit\u00e0 delle procedure; 3. Sempre nel rispetto del principio di adeguatezza sono mantenute le funzioni autorizzatorie relative alla raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle province e comunit\u00e0 montane; 4. Al fine di agevolare coloro che effettuano la raccolta di funghi epigei spontanei per integrare il reddito si introduce un meccanismo di deroga ai limiti giornalieri di raccolta; 5. Per tutelare l\u2019ecosistema viene previsto che province e comunit\u00e0 montane possano introdurre limitazioni alla raccolta; 6. L\u2019esperienza maturata in pi\u00f9 di dieci anni di applicazione della legge ha evidenziato la necessit\u00e0 di procedere ad una riorganizzazione e adeguamento di alcune disposizioni. Approva la presente legge <strong>ARTICOLO 1 \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 2 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cArt. 2 \u2013 Raccolta dei funghi epigei spontanei 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle quali \u00e8 regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, \u00e8 consentita previa autorizzazione di cui all\u2019articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantit\u00e0 definiti dalla presente legge. 2. Non \u00e8 soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13: a) la raccolta, senza limiti di quantit\u00e0, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi; b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantit\u00e0 previsti dall\u2019articolo 4, commi 1 e 2 .\u201d. <strong>ARTICOLO 2 \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 4 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 4 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cArt. 4 \u2013 Limiti di raccolta 1. Il limite di raccolta giornaliero per persona \u00e8 di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall\u2019articolo 2, comma 2, lettera a). 2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona. 3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all\u2019accompagnatore. 4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunit\u00e0 montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attivit\u00e0 nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine di cui all\u2019articolo 20. Nell\u2019ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta \u00e8 consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all\u2019attivit\u00e0 di vigilanza, indicati all\u2019articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata. 5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l\u2019autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all\u2019estensione ed alla tipologia del territorio boscato. 6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.\u201d. <strong>ARTICOLO 3 \u2013 Abrogazione dell\u2019articolo 5 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 5 della l.r. 16\/1999 \u00e8 abrogato. <strong> ARTICOLO 4 \u2013 Abrogazione dell\u2019articolo 6 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 6 della l.r. 16\/1999 \u00e8 abrogato. <strong> ARTICOLO 5 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 7 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. La rubrica dell\u2019articolo 7 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201cRaccolta per fini scientifici\u201d. 2. Il comma 1 dell\u2019articolo 7 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e\/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.\u201d. <strong>ARTICOLO 6 \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 8 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 8 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cArt. 8 \u2013 Autorizzazione alla raccolta 1. L\u2019autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei \u00e8 costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale \u201cRaccolta funghi\u201d e le generalit\u00e0 del raccoglitore. 2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare: a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento; b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento. 3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991\/1952. 4. I non residenti in Toscana, per conseguire l\u2019autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento: a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta; b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta. 5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento \u00e8 effettuato dall\u2019esercente la potest\u00e0 genitoriale e contiene, nella causale, l\u2019indicazione delle generalit\u00e0 del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell\u2019attestato di frequenza ai corsi di cui all\u2019articolo 17. L\u2019attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell\u2019articolo 23. 6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalit\u00e0 di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono: a) tempi e modalit\u00e0 per il pagamento degli importi; b) modalit\u00e0 del trasferimento alla Regione delle somme introitate; c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l\u2019attivazione ed il funzionamento del servizio.\u201d <strong>ARTICOLO 7 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 9 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Il comma 4 dell\u2019articolo 9 della l.r. 16\/1999 \u00e8 abrogato. <strong>ARTICOLO 8 \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 11 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 11 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cArt. 11 \u2013 Raccolta riservata 1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l\u2019uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di propriet\u00e0 collettive, nonch\u00e9 i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine di cui all\u2019articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell\u2019articolo 3 della l.r. 40\/2009, alla provincia o alla comunit\u00e0 montana, l\u2019autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta pu\u00f2 interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell\u2019articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). 2. La richiesta di autorizzazione \u00e8 corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacit\u00e0 di autorigenerazione dell\u2019ecosistema. 3. Le province o le comunit\u00e0 montane decidono, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell\u2019intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente. 4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta \u00e8 riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13. 5. L\u2019autorizzazione ha validit\u00e0 di cinque anni e pu\u00f2 essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza. 6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e dellecondizioni in base alle quali sono state rilasciate.\u201d. <strong>ARTICOLO 9 \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 12 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 12 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cArt. 12 \u2013 Raccolta a pagamento 1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di propriet\u00e0 collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell\u2019articolo 26 della l.r. 39\/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta pu\u00f2 essere presentata anche in via telematica ai sensi dell\u2019articolo 3 della l.r. 40\/2009. 2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari. 3. La concessione di cui al comma 1, \u00e8 rilasciata dall\u2019ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all\u2019articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente. 4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione \u00e8 data comunicazione alla provincia o alla comunit\u00e0 montana territorialmente competente. 5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non \u00e8 soggetta all\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.\u201d. <strong>ARTICOLO 10 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 13 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Il comma 1 dell\u2019articolo 13 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a: a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini); b) due centimetri per l\u2019 Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr. : Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo).\u201d. 2. Il comma 2 dell\u2019articolo 13 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cio\u00e8 con le lamelle non visibili e non esposte all\u2019aria.\u201d. 3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell\u2019articolo 13 della l.r. 16\/1999 \u00e8 aggiunta la seguente: \u201cd bis) dal 1\u00b0 settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, cos\u00ec come definiti all\u2019articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48\/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura \u201cDivieto di raccolta funghi dal 1\u00b0 settembre al 31 ottobre \u2013 Castagneto da frutto in produzione\u201d.\u201d <strong>ARTICOLO 11 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 14 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Il comma 1 dell\u2019articolo 14 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c1. Per motivi di salvaguardia dell\u2019ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale pu\u00f2 vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunit\u00e0 montane interessate.\u201d. 2. Dopo il comma 2 dell\u2019articolo 14 della l.r. 16\/1999 \u00e8 aggiunto il seguente: \u201c2 bis. Le province e le comunit\u00e0 montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell\u2019ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attivit\u00e0 diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.\u201d. <strong>ARTICOLO 12 \u2013 Abrogazione dell\u2019articolo 15 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 15 della l.r. 16\/1999 \u00e8 abrogato. <strong> ARTICOLO 13 \u2013 Abrogazione dell\u2019articolo 16 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 16 della l.r. 16\/1999 \u00e8 abrogato. <strong>ARTICOLO 14 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 23 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Il comma 2 dell\u2019articolo 23 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall\u2019articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l\u2019esibizione di un documento idoneo a dimostrare l\u2019identit\u00e0 e l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8.\u201d. <strong> ARTICOLO 15 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 24 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Al comma 1 dell\u2019articolo 24 della l.r. 16\/1999, le parole: \u201cIl comune\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cLa provincia e la comunit\u00e0 montana\u201d. 2. Al comma 4 dell\u2019articolo 24 della l.r. 16\/1999, le parole: \u201cIl comune\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cLa provincia e la comunit\u00e0 montana\u201d. 3. Al comma 4 ter dell\u2019articolo 24 della l.r. 16\/1999, le parole: \u201cdal comune\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdalla provincia e dalla comunit\u00e0 montana\u201d. <strong>ARTICOLO 16 \u2013 Modifiche all\u2019articolo 25 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Il comma 1 dell\u2019articolo 25 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 40,00 a euro 240,00: 1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti; 2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all\u2019articolo 11 e all\u2019articolo 12 senza averne titolo; 3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della dichiarazione di inizio attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 4, comma 4 o dell\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 4, comma 5; 4) per la violazione delle disposizioni sulle modalit\u00e0 di raccolta di cui all\u2019articolo 9; 5) per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13; 6) per la violazione dei divieti di cui all\u2019articolo 14; b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con s\u00e9 un documento di riconoscimento e l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8 oppure copia dell\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 7, purch\u00e9 tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all\u2019ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l\u2019accertamento; c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell\u2019articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00; d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.\u201d. <strong> ARTICOLO 17 \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 26 della l.r. 16\/1999<\/strong> 1. L\u2019articolo 26 della l.r. 16\/1999 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cArt. 26 \u2013 Ripartizione proventi 1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all\u2019articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente: a) il 10 per cento dell\u2019importo complessivo rimane a disposizione della Regione; b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell\u201980 per cento alle comunit\u00e0 montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata. 2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunit\u00e0 montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell\u2019ambiente naturale, l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza ed ogni altra attivit\u00e0 connessa con l\u2019attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.\u201d. <strong>ARTICOLO 18 \u2013 Inserimento dell\u2019articolo 26 bis nella l.r. 16\/1999<\/strong> 1. Dopo l\u2019articolo 26 della l.r. 16\/1999 \u00e8 inserito il seguente: \u201cArt. 26 bis Norma finanziaria 1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all\u2019articolo 8, sono introitate nell\u2019unit\u00e0 previsionale di base (UPB) 322 \u201cProventi diversi\u201d del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione. 2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, \u00e8 destinato alle province ed alle comunit\u00e0 montane secondo le disposizioni di cui all\u2019articolo 26 ed \u00e8 iscritto, sulla base delle somme riscosse nell\u2019anno precedente, nella UPB 524 \u201cAttivit\u00e0 forestali. Difesa e tutela dei boschi \u2013 Spese di investimento\u201d del bilancio regionale. Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17 ed \u00e8 iscritto, sulla base delle somme riscosse nell\u2019anno precedente, nella UPB 523 \u201cAttivit\u00e0 forestali. Difesa e tutela dei boschi \u2013 Spese correnti\u201d del bilancio regionale.\u201d. <strong> ARTICOLO 19 \u2013 Norma transitoria<\/strong> 1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a partire dal 1\u00b0 gennaio 2011. 2. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validit\u00e0 fino alla naturale scadenza. <strong>Formula Finale:<\/strong> La presente legge \u00e8 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. ROSSI Firenze, 17 novembre 2010 La presente legge \u00e8 stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.11.2010. \u00a0 \u00a0 2g Commercio, fiere e mercati <strong>Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/strong> <strong>Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei<\/strong> (Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 31.03.1999) \u00a0 Titolo I \u2013 FINALIT\u00c0\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..1 Art. 01 \u2013 Finalit\u00e0\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..1 \u00a0 Titolo II \u2013 RACCOLTA DEI FUNGHI\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.1 Art. 02 \u2013 Raccolta dei funghi epigei spontanei (26)\u2026\u2026\u2026..1 Art. 03 \u2013 Raccolta nelle aree protette\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.1 Art. 04 \u2013 Limiti di raccolta (3) \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20261 Art. 05 \u2013 Autorizzazione personale\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.2 Art. 06 \u2013 Autorizzazione turistica\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20262 Art. 07 \u2013 Raccolta per fini scientifici (29)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..2 Art. 08 \u2013 Autorizzazione alla raccolta (31)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20262 Art. 09 \u2013 Modalit\u00e0 di raccolta\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20262 Art. 10 \u2013 Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti2 Art. 11 \u2013 Raccolta riservata (33)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..2 Art. 12 \u2013 Raccolta a pagamento (34)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..3 Art. 13 \u2013 Divieti\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20263 Art. 14 \u2013 Ulteriori divieti\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..3 Art. 15 \u2013 Regolamenti locali\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..4 Art. 16 \u2013 Dati informativi sulle autorizzazioni\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.4 Art. 17 \u2013 Informazione\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..4 \u00a0 Titolo III \u2013 COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI\u20264 Art. 18 \u2013 Requisiti e condizioni per la commercializzazione\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.4 Art. 19 \u2013 Ispettorati micologici\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.4 Art. 20 \u2013 Idoneit\u00e0 alla identificazione dei funghi\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.4 Art. 21 \u2013 Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei.5 Art. 21 bis \u2013 Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei (24).5 Art. 22 \u2013 Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi.5 \u00a0 Titolo IV \u2013 VIGILANZA\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..5 Art. 23 \u2013 Accertamento delle infrazioni (15)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.5 Art. 24 \u2013 Procedimento sanzionatorio\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20265 Art. 25 \u2013 Sanzioni amministrative (19) \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..6 Titolo V \u2013 NORME FINANZIARIE E FINALI\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20266 Art. 26 \u2013 Ripartizione proventi (44)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20266 Art. 26 bis \u2013 Norma finanziaria (45)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..6 Art. 27 \u2013 Norme transitorie\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.6 Art. 28 \u2013 Modifiche ed abrogazioni\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20267 Art. 29 \u2013 Norma finale\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..7 <strong>\u00a0<\/strong> <strong>Titolo I\u00a0<\/strong>&#8211; FINALIT\u00c0 <em>Art. 01 \u2013 Finalit\u00e0<\/em> 1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 \u201cNorme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati\u201d, nonch\u00e9 dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 \u201cLegge quadro sulle aree protette\u201d e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 \u201cNorme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale\u201d, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilit\u00e0 e per l\u2019informazione dei cittadini. 2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle Comunit\u00e0 montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 \u201cNuove disposizioni per le zone montane\u201d. <strong>\u00a0<\/strong> <strong>Titolo II\u00a0<\/strong>&#8211; RACCOLTA DEI FUNGHI <em>Art. 02 \u2013 Raccolta dei funghi epigei spontanei\u00a0<strong>(26)<\/strong><\/em> 1.\u00a0<em>La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle quali \u00e8 regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, \u00e8 consentita previa autorizzazione di cui all\u2019articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantit\u00e0 definiti dalla presente legge.<\/em> <em>2. Non \u00e8 soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:<\/em> <em>a) la raccolta, senza limiti di quantit\u00e0, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi<\/em> <em>medesimi;<\/em> <em>b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantit\u00e0 previsti dall\u2019articolo 4, commi 1 e 2.<\/em> <em>Art. 03 \u2013 Raccolta nelle aree protette<\/em> 1. I regolamenti delle aree di cui alla L. 394\/1991 ed alla LR 49\/1995 , nel rispetto delle disposizioni di cui all\u2019articolo 9 ed all\u2019articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, pi\u00f9 restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. 2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le Comunit\u00e0 montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi. <em>Art. 04 \u2013 Limiti di raccolta\u00a0<strong>(3)<\/strong><\/em> 1.\u00a0<em>Il limite di raccolta giornaliero per persona \u00e8 di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall\u2019articolo 2, comma 2,lettera a).<\/em> <em>2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.<\/em> <em>3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all\u2019accompagnatore.<\/em> <em>4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricoloforestali, autorizzati ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunit\u00e0 montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attivit\u00e0 nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine di cui all\u2019articolo 20. Nell\u2019ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta \u00e8 consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti<\/em> <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong> 2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16\/1999 2\u00a0<em>all\u2019attivit\u00e0 di vigilanza, indicati all\u2019articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.<\/em> <em>5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l\u2019autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata<\/em> <em>nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all\u2019estensione ed alla tipologia del territorio boscato.<\/em> <em>6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.<\/em> <em>Art. 05 \u2013 Autorizzazione personale<\/em> <em>Abrogato\u00a0<strong>(27)<\/strong><\/em> <em>Art. 06 \u2013 Autorizzazione turistica<\/em> <em>Abrogato\u00a0<strong>(28)<\/strong><\/em> <em>Art. 07 \u2013 Raccolta per fini scientifici\u00a0<strong>(29)<\/strong><\/em> 1.\u00a0<em>I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e\/o micologico, possono chiedere, anche in via<\/em> <em>telematica, ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.\u00a0<strong>(30)<\/strong><\/em> 2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l\u2019ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantit\u00e0 ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell\u2019autorizzazione. <em>2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all\u2019articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo,attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all\u2019articolo 19,<\/em> <em>comma 4, \u00e8 autorizzato:<\/em> <em>a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell\u2019anno, da un\u2019ora prima del sorgere del sole ad un\u2019ora dopo il tramonto;<\/em> <em>b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.<strong>(25)<\/strong><\/em> <em>2 ter. L\u2019autorizzazione di cui al comma 2 bis \u00e8 estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unit\u00e0 sanitaria locale (azienda USL)<\/em> <em>di appartenenza, l\u2019iscrizione a corsi per l\u2019ottenimento della qualifica di micologo.<strong>(25)<\/strong><\/em> <em>Art. 08 \u2013 Autorizzazione alla raccolta\u00a0<strong>(31)<\/strong><\/em> <em>1. L\u2019autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei \u00e8 costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale \u201cRaccolta funghi\u201d e le generalit\u00e0 del raccoglitore.<\/em> <em>2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:<\/em> <em>a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;<\/em> <em>b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.<\/em> <em>3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento<\/em> <em>per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991\/1952.<\/em> <em>4. I non residenti in Toscana, per conseguire l\u2019autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificandonella causale anche il periodo di riferimento:<\/em> <em>a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;<\/em> <em>b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta.<\/em> <em>b bis) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento.\u00a0<strong>(46)<\/strong><\/em> <em>5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento \u00e8 effettuato dall\u2019esercente la potest\u00e0 genitoriale e contiene, nella causale, l\u2019indicazione delle generalit\u00e0 del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell\u2019attestato di frequenza ai corsi di cui all\u2019articolo 17.<\/em> <em>L\u2019attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell\u2019articolo 23.<\/em> <em>6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalit\u00e0 di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui<\/em> <em>al comma 4. Le convenzioni definiscono:<\/em> <em>a) tempi e modalit\u00e0 per il pagamento degli importi;<\/em> <em>b) modalit\u00e0 del trasferimento alla Regione delle somme introitate;<\/em> <em>c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l\u2019attivazione ed il funzionamento del servizio.<\/em> <em>Art. 09 \u2013 Modalit\u00e0 di raccolta<\/em> 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei \u00e8 consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l\u2019accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Pu\u00f2 essere esercitata solo nelle ore diurne, da un\u2019ora prima del sorgere del sole fino ad un\u2019ora dopo il tramonto. 2. Nella raccolta \u00e8 vietato l\u2019uso di rastrelli, uncini o altri mezzi\u00a0 che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l\u2019apparato radicale della vegetazione. 3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. \u00c8 vietato l\u2019uso di sacchetti o buste in plastica. 4.\u00a0<em>Abrogato\u00a0<strong>(32)<\/strong><\/em> <em>Art. 10 \u2013 Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti<\/em> 1. Le Comunit\u00e0 montane il cui territorio confini con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori. <em>Art. 11 \u2013 Raccolta riservata\u00a0<strong>(33)<\/strong><\/em> <em>1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l\u2019uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di propriet\u00e0 collettive, nonch\u00e9 i soci di cooperative agricoloforestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine di<\/em> <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong> 2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16\/1999 3 <em>cui all\u2019articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell\u2019articolo 3 della l.r. 40\/2009, alla provincia o alla comunit\u00e0 montana, l\u2019autorizzazione alla costituzione di aree per<\/em> <em>la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta pu\u00f2 interessare terreni del patrimonio agricolo forestale regionale in concessione ai sensi dell\u2019articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).<\/em> <em>2. La richiesta di autorizzazione \u00e8 corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacit\u00e0 di autorigenerazione dell\u2019ecosistema.<\/em> <em>3. Le province o le comunit\u00e0 montane decidono, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le<\/em> <em>aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell\u2019intera superficie<\/em> <em>del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.<\/em> <em>4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta \u00e8 riservata in via<\/em> <em>esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.<\/em> <em>5. L\u2019autorizzazione ha validit\u00e0 di cinque anni e pu\u00f2 essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.<\/em> <em>6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.<\/em> <em>Art. 12 \u2013 Raccolta a pagamento\u00a0<strong>(34)<\/strong><\/em> <em>1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di propriet\u00e0 collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell\u2019articolo 26 della<\/em> <em>l.r. 39\/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta pu\u00f2 essere presentata anche in via telematica ai sensi dell\u2019articolo 3 della l.r. 40\/2009.<\/em> <em>2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.<\/em> <em>3. La concessione di cui al comma 1, \u00e8 rilasciata dall\u2019ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all\u2019articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo<\/em> <em>non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.<\/em> <em>4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione \u00e8 data comunicazione alla provincia o alla comunit\u00e0 montana territorialmente competente.<\/em> <em>5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non \u00e8 soggetta all\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.<\/em> <em>Art. 13 \u2013 Divieti<\/em> 1.\u00a0<em>Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:<\/em> <em>a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini); b) due centimetri per l\u2019 Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr. : Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo).\u00a0<strong>(12)<\/strong><\/em> <em>2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cio\u00e8 con le lamelle non visibili e non esposte all\u2019aria.\u00a0<strong>(35)<\/strong><\/em> 3. \u00c8 vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 4. La raccolta dei funghi epigei spontanei \u00e8 vietata: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione; c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunit\u00e0 montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali; d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie. <em>d bis) dal 1\u00b0 settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, cos\u00ec come definiti all\u2019articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48\/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni<\/em> <em>apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura \u201cDivieto di raccolta funghi dal 1\u00b0<\/em> <em>settembre al 31 ottobre \u2013 Castagneto da frutto in produzione\u201d\u00a0<strong>(36)<\/strong><\/em> 5. La raccolta \u00e8 inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, \u00e8 stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi. 6. La raccolta \u00e8 infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell\u2019articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 \u201cNuovo codice della strada\u201d con l\u2019eccezione delle strade vicinali ed altres\u00ec nelle aree a discarica, ancorch\u00e9 dismesse, e nelle aree industriali. 7. Nelle aree boscate \u00e8 vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di\u00a0 regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l\u2019obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. <em>Art. 14 \u2013 Ulteriori divieti<\/em> <em>1. Per motivi di salvaguardia dell\u2019ecosistema, anche a causa anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale pu\u00f2 vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunit\u00e0 montane interessate.\u00a0<strong>(37)<\/strong><\/em> 2. Con le stesse modalit\u00e0 la Giunta regionale pu\u00f2 inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione. <em>2 bis. Le province e le comunit\u00e0 montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di<\/em> <strong>\u00a0<\/strong> <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong> 2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16\/1999 4 <em>salvaguardia dell\u2019ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attivit\u00e0 diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti<\/em> <em>delle aree soggette al contingentamento.\u00a0<strong>(38)<\/strong><\/em> <em>Art. 15 \u2013 Regolamenti locali<\/em> <em>Abrogato\u00a0<strong>(39)<\/strong><\/em> <em>Art. 16 \u2013 Dati informativi sulle autorizzazioni<\/em> <em>Abrogato\u00a0<strong>(40)<\/strong><\/em> <em>Art. 17 \u2013 Informazione<\/em> 1. La Regione, le Province, le Comunit\u00e0 montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all\u2019articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli. 2. La Regione Toscana promuove l\u2019informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell\u2019ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei. <em>2 bis. Le Province, le Comunit\u00e0 montane ed i Comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.\u00a0<strong>(13)<\/strong><\/em> <strong>\u00a0<\/strong> <strong>Titolo III\u00a0<\/strong>&#8211; COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI <em>Art. 18 \u2013 Requisiti e condizioni per la commercializzazione<\/em> 1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere: a) suddivisi per specie; b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una sufficiente aerazione; c) disposti in singolo strato e non pressati; d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie; e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti; 2. \u00c8 ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell\u2019elenco delle specie di cui all\u2019allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 \u201cRegolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati\u201d e successive modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 2, del citato decreto. <em>Art. 19 \u2013 Ispettorati micologici<\/em> 1. Ciascuna Azienda USL, all\u2019interno del Dipartimento della Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o pi\u00f9 centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale. 2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio. 3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell\u2019attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanit\u00e0 29 novembre 1996, n. 686 \u201cRegolamento concernente criteri e modalit\u00e0 per il rilascio dell\u2019attestato di micologo\u201d. 4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati. 5. I compiti dell\u2019Ispettorato micologico sono i seguenti: a) rilascio delle certificazioni previste dall\u2019articolo 3 del DPR 376\/1995 ; b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all\u2019esame per il conseguimento dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalit\u00e0 ed i programmi per l\u2019organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo; c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine; d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilit\u00e0, secondo modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Ispettorato; e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilit\u00e0, con le modalit\u00e0 stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo; <em>f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all\u2019individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l\u2019organizzazione, in particolari periodi dell\u2019anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuit\u00e0 assistenziale in ordine all\u2019attivit\u00e0 di consulenza per le intossicazioni.\u00a0<strong>(21)<\/strong><\/em> <em>\u00a0<\/em> <em>Art. 20 \u2013 Idoneit\u00e0 alla identificazione dei funghi<\/em> 1. L\u2019attestato di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell\u2019articolo 2 del DPR 376\/1995 \u00e8 rilasciato ai maggiorenni dall\u2019Azienda USL in cui \u00e8 ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che \u00e8 rilasciato, secondo le modalit\u00e0 previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e\/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali \u00e8 concessa l\u2019idoneit\u00e0. 2. Ai fini del rilascio dell\u2019attestato i Direttori Generali delle Aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da: a) due micologi segnalati dall\u2019Ispettorato micologico dell\u2019Azienda USL di cui uno con funzioni di presidente; b) un operatore di vigilanza dell\u2019Azienda USL; c) un dipendente dell\u2019Azienda USL con funzioni di segretario. 3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non pu\u00f2 sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall\u2019Azienda USL. <em>Art. 21 \u2013 Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei<\/em> <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong> 2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16\/1999 5 1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 \u201cNorme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti\u201d, \u00e8 soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 376\/1995 . 2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio \u00e8 consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell\u2019articolo 3 dello stesso DPR 376\/1995 da parte dell\u2019Ispettorato micologico dell\u2019Azienda USL, che verifica a sondaggio, con le modalit\u00e0 indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge. <em>2 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio \u00e8 altres\u00ec consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilit\u00e0, da parte dei micologi in possesso dell\u2019attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanit\u00e0 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalit\u00e0 per il rilascio dell\u2019attestato di micologo), e iscritti nell\u2019apposito registro nazionale.\u00a0<strong>(22)<\/strong><\/em> 3. L\u2019autorizzazione di cui al comma 1 \u00e8 rilasciata al titolare dell\u2019attivit\u00e0, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine, di cui all\u2019articolo 20, o dell\u2019attestato di micologo di cui al DM 686\/1996. 4. L\u2019autorizzazione al commercio ha validit\u00e0 finch\u00e9 almeno uno dei soggetti in possesso dell\u2019idoneit\u00e0 di cui al comma precedente, o dell\u2019attestato di micologo di cui al DM 686\/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attivit\u00e0; la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente. 5.\u00a0<em>La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, \u00e8 consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell\u2019attestato ai sensi del d.m. sanit\u00e0 686\/1996 e iscritti nell\u2019apposito registro nazionale, che accertano la commestibilit\u00e0 dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell\u2019autorizzazione di cui al comma 1. Non \u00e8 ammesso il frazionamento di tali confezioni.<strong>(23)<\/strong><\/em> 6.\u00a0<em>Il commercio dei funghi epigei spontanei pu\u00f2 effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest\u2019ultima ipotesi la forma itinerante.\u00a0<strong>(14)<\/strong><\/em> 7. Le modalit\u00e0 di presentazione delle domande dirette ad ottenere l\u2019autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. 8. Al fine di consentire una pi\u00f9 efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell\u2019Azienda USL territorialmente competente, l\u2019elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell\u2019anno precedente. <em>Art. 21 bis \u2013 Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei\u00a0<strong>(24)<\/strong><\/em> <em>1. L\u2019attivit\u00e0 di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo \u00e8 consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell\u2019attestato ai sensi del d.m. sanit\u00e0 686\/1996 e iscritti nell\u2019apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e\/o confezionate.<\/em> 2.\u00a0<em>Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attivit\u00e0 di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e\/o confezionate:<\/em> <em>a) siano in possesso dell\u2019attestato ai sensi del d.m. sanit\u00e0 686\/1996 e regolarmente iscritti nell\u2019apposito registro nazionale;<\/em> <em>b) abbiano assolto all\u2019impegno dell\u2019aggiornamento formativo in materia d\u2019igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.<\/em> <em>Art. 22 \u2013 Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi<\/em> 1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del DPR 376\/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine di cui all\u2019articolo 20, o dell\u2019attestato di micologo di cui al DM 686\/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell\u2019articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686\/1996. <strong>Titolo IV\u00a0<\/strong>&#8211; VIGILANZA <em>Art. 23 \u2013 Accertamento delle infrazioni\u00a0<strong>(15)<\/strong><\/em> 1.\u00a0<em>Sono incaricati dell\u2019accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanit\u00e0 dell\u2019Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di<\/em> <em>agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonch\u00e9, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all\u2019articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all\u2019articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.<\/em> 2.\u00a0<em>Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall\u2019articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l\u2019esibizione di un documento idoneo a dimostrare l\u2019identit\u00e0 e l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8.\u00a0<strong>(41)<\/strong><\/em> <em>Art. 24 \u2013 Procedimento sanzionatorio<\/em> 1.\u00a0<em>La provincia e la comunit\u00e0 montana\u00a0<strong>(42)\u00a0<\/strong>nel cui territorio \u00e8 stata commessa l\u2019infrazione \u00e8 competente all\u2019applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.\u00a0<strong>(20)<\/strong><\/em> 2. Per l\u2019accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della L. 689\/1981 e della legge <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong> 2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16\/1999 6 regionale 12 novembre 1993 n. 85 \u201cDisposizioni per l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie\u201d. 3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge. 4.\u00a0<em>La provincia e la comunit\u00e0 montana\u00a0<strong>(42)\u00a0<\/strong>provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all\u2019articolo 21, di quanto sequestrato \u2013 a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato \u00e8 di scarso valore economico, e procedendo senz\u2019altro alla sua distruzione se il suddetto bene non \u00e8, per qualsiasi motivo, commerciabile \u2013 e dispone l\u2019accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.\u00a0<strong>(16)<\/strong><\/em> <em>4 bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l\u2019illecito non sussiste \u2013 o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell\u2019opposizione o di cessazione dell\u2019efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell\u2019articolo 19 della L. 689\/1981<\/em> <em>&#8211; la somma \u00e8 messa a disposizione della persona nei confronti della quale \u00e8 stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.\u00a0<strong>(17)<\/strong><\/em> <em>4 ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l\u2019illecito sussiste la somma \u00e8 introitata dalla provincia e dalla comunit\u00e0 montana\u00a0<strong>(42)\u00a0<\/strong>ai sensi del comma 1.\u00a0<strong>(17)<\/strong><\/em> 5.\u00a0<em>Abrogato\u00a0<strong>(18)<\/strong><\/em> <em>Art. 25 \u2013 Sanzioni amministrative\u00a0<strong>(19)<\/strong><\/em> <em>1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 40,00 a euro 240,00:<\/em> <strong><em>1)\u00a0<\/em><\/strong><em>per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;<\/em> <strong><em>2)\u00a0<\/em><\/strong><em>per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all\u2019articolo 11 e all\u2019articolo 12 senza averne titolo;\u00a0<strong>3)\u00a0<\/strong>per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della dichiarazione di inizio attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 4, comma 4 o dell\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 4, comma 5;<\/em> <strong><em>4)\u00a0<\/em><\/strong><em>per la violazione delle disposizioni sulle modalit\u00e0 di raccolta di cui all\u2019articolo 9;<\/em> <strong><em>5)\u00a0<\/em><\/strong><em>per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13;<\/em> <strong><em>6)\u00a0<\/em><\/strong><em>per la violazione dei divieti di cui all\u2019articolo 14;<\/em> <em>b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con s\u00e9 un documento di riconoscimento e l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 8 oppure copia dell\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 7, purch\u00e9 tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all\u2019ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l\u2019accertamento;<\/em> <em>c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate<\/em> <em>nell\u2019articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;<\/em> <em>d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.\u00a0<strong>(43)<\/strong><\/em> <em>2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 18, all\u2019articolo 21, commi da 1 a 5 e all\u2019articolo 21 bis, comma 1; b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 21, comma 6; c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 22.<\/em> <strong>\u00a0<\/strong> <strong>Titolo V\u00a0<\/strong>&#8211; NORME FINANZIARIE E FINALI <em>Art. 26 \u2013 Ripartizione proventi\u00a0<strong>(44)<\/strong><\/em> <em>1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all\u2019articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente:<\/em> <em>a) il 10 per cento dell\u2019importo complessivo rimane a disposizione della Regione;<\/em> <em>b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell\u201980 per cento alle comunit\u00e0 montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.<\/em> <em>2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunit\u00e0 montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell\u2019ambiente naturale, l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza ed ogni altra attivit\u00e0 connessa con l\u2019attuazione della presente legge,secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.<\/em> <em>Art. 26 bis \u2013 Norma finanziaria\u00a0<strong>(45)<\/strong><\/em> <em>1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all\u2019articolo 8, sono introitate nell\u2019unit\u00e0 previsionale di base (UPB) 322 \u201cProventi diversi\u201d del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.<\/em> <em>2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, \u00e8 destinato alle province ed alle comunit\u00e0 montane secondo le disposizioni di cui all\u2019articolo 26 ed \u00e8 iscritto, sulla base delle somme riscosse<\/em> <em>nell\u2019anno precedente, nella UPB 524 \u201cAttivit\u00e0 forestali. Difesa e tutela dei boschi \u2013 Spese di investimento\u201d del bilancio regionale Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17 ed \u00e8 iscritto, sulla base delle somme riscosse nell\u2019anno precedente, nella UPB 523 \u201cAttivit\u00e0 forestali. Difesa e tutela dei boschi \u2013 Spese correnti\u201d del bilancio regionale.<\/em> <em>Art. 27 \u2013 Norme transitorie<\/em> 1. Entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici. 2. Entro ventiquattro mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all\u2019articolo 21. 3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49\/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall\u2019entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei \u00e8 disciplinata dalla presente legge. 4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunit\u00e0 montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell\u2019entrata in vigore della presente legge. <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong> 2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16\/1999 7 5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della LR 82\/1982 , dalle Comunit\u00e0 montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validit\u00e0 e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge. 6. Entro dodici mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell\u2019 articolo 5 della LR 64\/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l\u2019autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all\u2019articolo 15. <em>Art. 28 \u2013 Modifiche ed abrogazioni<\/em> <em>Abrogato\u00a0<strong>(47)<\/strong><\/em> <em>Art. 29 \u2013 Norma finale<\/em> 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. 352\/1993 ed al DPR 376\/1995 . <strong>Note<\/strong> <strong><em>1.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>2.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>3.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 2, ed ora cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 2. <strong><em>4.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>5.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>6.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>7.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>8.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>9.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>10.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>11.\u00a0<\/em><\/strong>Nota soppressa. <strong><em>12.\u00a0<\/em><\/strong>Comma prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 8, ed ora cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 10. <strong><em>13.\u00a0<\/em><\/strong>Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 9. <strong><em>14.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 10. <strong><em>15.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo cos\u00ec sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 11. <strong><em>16.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12. <strong><em>17.\u00a0<\/em><\/strong>Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12. <strong><em>18.\u00a0<\/em><\/strong>Comma abrogato con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12. <strong><em>19.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 13 ed ora cos\u00ec sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 10. <strong><em>20.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 28 dicembre 2000, n.81 , art.17. <strong><em>21.\u00a0<\/em><\/strong>Lettera cos\u00ec sostituita con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.1. <strong><em>22.\u00a0<\/em><\/strong>Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2. <strong><em>23.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2. <strong><em>24.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.3. <strong><em>25.\u00a0<\/em><\/strong>Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 9. <strong><em>26.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 1. <strong><em>27.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 3. <strong><em>28.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 4. <strong><em>29.\u00a0<\/em><\/strong>Rubrica cos\u00ec sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 5. <strong><em>30.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 5. <strong><em>31.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 6. <strong><em>32.\u00a0<\/em><\/strong>Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 7. <strong><em>33.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 8. <strong><em>34.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 9. <strong><em>35.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 10. <strong><em>36.\u00a0<\/em><\/strong>Lettera aggiunta con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 10. <strong><em>37.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 11 <strong><em>38.\u00a0<\/em><\/strong>Comma aggiunto con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 11. <strong><em>39.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 12. <strong><em>40.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 13. <strong><em>41.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art.14. <strong><em>42.\u00a0<\/em><\/strong>Parole cos\u00ec sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 15. <strong><em>43.\u00a0<\/em><\/strong>Comma cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 16. <strong><em>44.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo cos\u00ec sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 17. <strong><em>45.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 18. <strong><em>46.\u00a0<\/em><\/strong>Lettera aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 32. <strong><em>47.\u00a0<\/em><\/strong>Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 33. <strong>Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 30\/03\/2011<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge Regionale 17 Novembre 2010, n. 58 Modifiche alla Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16 \u201cRaccolta e commercio dei funghi epigei spontanei\u201d Il Consiglio regionale 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