{"id":105,"date":"2014-08-03T12:30:27","date_gmt":"2014-08-03T12:30:27","guid":{"rendered":"http:\/\/gmc.inversilia.it\/?page_id=105"},"modified":"2014-08-07T10:16:18","modified_gmt":"2014-08-07T10:16:18","slug":"l-r-223-1999-n16","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/?page_id=105","title":{"rendered":"L.R. 22\/3 1999, n\u00b016"},"content":{"rendered":"<p>LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16<\/p>\n<p>Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.<\/p>\n<p>31.3.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana \u2013 n. 10<\/p>\n<p>TITOLO I<\/p>\n<p>FINALITA\u2019<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 1<\/p>\n<p>(<em>Finalit\u00e0<\/em>)<\/p>\n<p>1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 \u201cNorme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati\u201d, nonch\u00e9 dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 \u201cLegge quadro sulle aree protette\u201d e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 \u201cNorme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale\u201d, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilit\u00e0 e per l\u2019informazione dei cittadini.<\/p>\n<p>2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle Comunit\u00e0 montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 \u201cNuove disposizioni per le zone montane\u201d.<\/p>\n<p>TITOLO II<\/p>\n<p>RACCOLTA DEI FUNGHI<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>(<em>Autorizzazione alla raccolta<\/em>)<\/p>\n<p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla L. 394\/1991 ed alla LR 49\/1995 nelle quali e\u2019 regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, e\u2019 consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantit\u00e0 di cui alla presente legge. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantit\u00e0, senza le autorizzazioni di cui al successivo comma e nel rispetto delle norme di cui all\u2019articolo 9 e all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p>2. I tipi di autorizzazione sono:<\/p>\n<p>a) personale;<\/p>\n<p>b) turistica;<\/p>\n<p>c) a fini scientifici.<\/p>\n<p>3. Ai soggetti autorizzati \u00e8 rilasciato un tesserino, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall\u2019entrata in vigore della\u00a0 presente legge. Il tesserino deve essere esibito, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza unitamente ad un documento d\u2019identit\u00e0. I minori possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell\u2019autorizzazione.<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>(<em>Raccolta nelle aree protette<\/em>)<\/p>\n<p>1. I regolamenti delle aree di cui alla L. 394\/1991 ed alla LR 49\/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all\u2019articolo 9 ed all\u2019articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, pi\u00f9 restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.<\/p>\n<p>2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le Comunit\u00e0 montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da<\/p>\n<p>parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi.<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>(<em>Raccolta nei territori montani<\/em>)<\/p>\n<p>1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall\u2019articolo 11, \u00e8 consentita ai residenti, in possesso dell\u2019autorizzazione personale, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di tre chilogrammi stabilito dall\u2019articolo 5 e fino ad un massimo di sei chilogrammi giornalieri.<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>(<em>Autorizzazione personale<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019autorizzazione personale \u00e8 rilasciata dal Comune ai residenti maggiorenni.<\/p>\n<p>2. L\u2019autorizzazione personale \u00e8 valida, per un periodo di uno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale.<\/p>\n<p>3. L\u2019autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantit\u00e0 giornaliera massima di tre chilogrammi.<\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p>(<em>Autorizzazione turistica<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019autorizzazione turistica \u00e8 rilasciata dal Comune e da soggetti diversi individuati dal Comune stesso, ai maggiorenni.<\/p>\n<p>2. L\u2019autorizzazione turistica \u00e8 valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l\u2019anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sul tesserino da parte del titolare, prima dell\u2019inizio della raccolta.<\/p>\n<p>3. L\u2019autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantit\u00e0 massima giornaliera di tre chilogrammi.<\/p>\n<p>4. I Comuni, entro centoventi giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al comma 1.<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>(<em>Autorizzazione per fini scientifici<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019autorizzazione per fini scientifici \u00e8 rilasciata, dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori i loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio \u00e8 la sperimentazione nel settore agro-forestale e\/o micologico.<\/p>\n<p>2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l\u2019ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie,\u00a0 le quantit\u00e0 ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell\u2019autorizzazione.<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>(<em>Importi delle autorizzazioni<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, \u00e8 determinato in:<\/p>\n<p>a) Lire 50.000, pari a Euro 25,82 per le autorizzazioni personali annuali;<\/p>\n<p>b) Lire 120.000, pari a Euro 61,97 per le autorizzazioni personali triennali;<\/p>\n<p>c) Lire 7.000, pari a Euro 3,62 per le autorizzazioni turistiche giornaliere;<\/p>\n<p>d) Lire 35.000, pari a Euro 18,08 per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere;<\/p>\n<p>2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati montani.<\/p>\n<p>3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo, pu\u00f2 modificare gli importi di cui al comma 1.<\/p>\n<p>Art. 9<\/p>\n<p>(<em>Modalit\u00e0 di raccolta<\/em>)<\/p>\n<p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei \u00e8 consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l\u2019accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Pu\u00f2 essere esercitata solo nelle ore diurne, da un\u2019ora prima del sorgere del sole fino ad un\u2019ora dopo il tramonto.<\/p>\n<p>2. Nella raccolta \u00e8 vietato l\u2019uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l\u2019apparato radicale della vegetazione.<\/p>\n<p>3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E\u2019 vietato l\u2019uso di sacchetti o buste in plastica.<\/p>\n<p>4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge possono essere superati.<\/p>\n<p>Art. 10<\/p>\n<p>(<em>Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti<\/em>)<\/p>\n<p>1. Le Comunit\u00e0 montane il cui territorio confini con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>(<em>Raccolta riservata<\/em>)<\/p>\n<p>1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria l\u2019uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di propriet\u00e0 collettive, nonch\u00e9 i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine di cui all\u2019articolo 20, possono chiedere alla Provincia o alla Comunit\u00e0 montana, l\u2019autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali \u00e8 a loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all\u2019articolo 9 e all\u2019articolo 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a fini economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali cui all\u2019articolo 15. La richiesta pu\u00f2 interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 \u201cDisciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive modificazioni.\u201d<\/p>\n<p>2. La richiesta di autorizzazione \u00e8 corredata da un piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacit\u00e0 di auto rigenerazione dell\u2019ecosistema.<\/p>\n<p>3. L\u2019autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validit\u00e0 di cinque anni e pu\u00f2 essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.<\/p>\n<p>4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.<\/p>\n<p>5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di cui all\u2019articolo 15, l\u2019autorizzazione viene ritirata e al titolare non potr\u00e0 essere, rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall\u2019adozione del provvedimento di ritiro.<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>(<em>Raccolta a pagamento<\/em>)<\/p>\n<p>1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico e di propriet\u00e0 collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 \u201cMisure di aiuto per favorire l\u2019accesso dei giovani alle attivit\u00e0 agricole, di servizio per l\u2019agricoltura e di sviluppo al territorio rurale\u201d possono chiedere in concessione, ai sensi dell\u2019articolo 5 della LR 64\/1976 e successive modificazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle.<\/p>\n<p>2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricomprese nell\u2019ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all\u2019articolo 15.<\/p>\n<p>3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione \u00e8 data comunicazione alla Provincia o alla Comunit\u00e0 montana territorialmente competente.<\/p>\n<p>4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento di cui al presente articolo non \u00e8 soggetta alle autorizzazioni di cui all\u2019articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui all\u2019articolo 9 e all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p>5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta a pagamento sono soggette alle norme di cui all\u2019articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5.<\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p>(<em>Divieti<\/em>)<\/p>\n<p>1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate \u00e8 vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:<\/p>\n<p>a) cm 4 per il gruppo\u00a0<em>Boletus<\/em>;<\/p>\n<p>b) cm 3 per l\u2019<em>Hygrophorus marzuolus<\/em>\u00a0(dormiente) e per la\u00a0<em>Calocybe gambosa<\/em>\u00a0[=\u00a0<em>Tricholoma georgii<\/em>](prugnolo).<\/p>\n<p>2. E\u2019 vietata la raccolta e commercializzazione dell\u2019<em>Amanita cesarea<\/em>\u00a0allo stato di ovolo chiuso, cio\u00e8 con le lamelle non visibili e non esposte all\u2019aria.<\/p>\n<p>3. E\u2019 vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.<\/p>\n<p>4. La raccolta dei funghi epigei spontanei \u00e8 vietata:<\/p>\n<p>a) nelle riserve naturali integrali;<\/p>\n<p>b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;<\/p>\n<p>c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunit\u00e0 montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali;<\/p>\n<p>d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.<\/p>\n<p>5. La raccolta \u00e8 inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, \u00e8 stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.<\/p>\n<p>6. La raccolta \u00e8 infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell\u2019articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 \u201cNuovo codice della strada\u201d con l\u2019eccezione delle strade vicinali ed altres\u00ec nelle aree a discarica, ancorch\u00e8 dismesse, e nelle aree industriali.<\/p>\n<p>7. Nelle aree boscate \u00e8\u00a0 vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l\u2019obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.<\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p>(<em>Ulteriori divieti<\/em>)<\/p>\n<p>1. Per motivi di salvaguardia dell\u2019ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale pu\u00f2 vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunit\u00e0 montane e dei Comuni competenti per territorio.<\/p>\n<p>2. Con le stesse modalit\u00e0 la Giunta regionale pu\u00f2 inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.<\/p>\n<p>Art. 15<\/p>\n<p>(<em>Regolamenti locali<\/em>)<\/p>\n<p>1. Al fine di salvaguardare le risorse del territorio le Province e, per i territori di loro competenza, le Comunit\u00e0 montane, sentiti i Comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti.<\/p>\n<p>2. I regolamenti:<\/p>\n<p>a) definiscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell\u2019ambiente naturale, ne stabiliscono le modalit\u00e0 di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con particolare riguardo alle aree costituite ai sensi dell\u2019articolo 11 e dell\u2019articolo 12;<\/p>\n<p>b) definiscono, nel limite complessivo del quindici per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale di competenza, le superfici massime complessive che possono essere oggetto di concessioni per la costituzione di aree per la raccolta riservata a fini economici e la raccolta a pagamento;<\/p>\n<p>c) stabiliscono le modalit\u00e0 di tabellazione e di gestione delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo-forestale dati in concessione e delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.<\/p>\n<p>3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale perch\u00e8 vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le Province e le Comunit\u00e0 montane provvedono alla pi\u00f9 ampia pubblicizzazione dei regolamenti con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17, comma 1 della presente legge.<\/p>\n<p>Art. 16<\/p>\n<p>(<em>Dati informativi sulle autorizzazioni<\/em>)<\/p>\n<p>1. Al fine di consentire una migliore gestione della risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alle Province e alle Comunit\u00e0 montane rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell\u2019anno precedente. Le Provincie e le Comunit\u00e0 montane inviano tali riepiloghi alla Giunta regionale entro la fine di marzo di ogni anno.<\/p>\n<p>Art. 17<\/p>\n<p>(<em>Informazione<\/em>)<\/p>\n<p>1. La Regione, le Province, le Comunit\u00e0 montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all\u2019articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.<\/p>\n<p>2. La Regione Toscana promuove l\u2019informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell\u2019ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.<\/p>\n<p>Titolo III<\/p>\n<p>COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI<\/p>\n<p>Art. 18<\/p>\n<p>(<em>Requisiti e condizioni per la commercializzazione<\/em>)<\/p>\n<p>1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:<\/p>\n<p>a) suddivisi per specie;<\/p>\n<p>b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;<\/p>\n<p>c) disposti in singolo strato e non pressati;<\/p>\n<p>d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;<\/p>\n<p>e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;<\/p>\n<p>2. E\u2019 ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell\u2019elenco delle specie di cui all\u2019allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 \u201cRegolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati\u201d e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 2, del citato decreto.<\/p>\n<p>Art. 19<\/p>\n<p>(<em>Ispettorati micologici<\/em>)<\/p>\n<p>1. Ciascuna Azienda USL, all\u2019interno del Dipartimento della Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o pi\u00f9 centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.<\/p>\n<p>2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.<\/p>\n<p>3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell\u2019attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanit\u00e0 29 novembre 1996, n. 686 \u201cRegolamento concernente criteri e modalit\u00e0 per il rilascio dell\u2019attestato di micologo\u201d.<\/p>\n<p>4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.<\/p>\n<p>5. I compiti dell\u2019Ispettorato micologico sono i seguenti:<\/p>\n<p>a) rilascio delle certificazioni previste dall\u2019articolo 3 del DPR 376\/1995;<\/p>\n<p>b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all\u2019esame per il conseguimento dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalit\u00e0 ed i programmi per l\u2019organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;<\/p>\n<p>c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine;<\/p>\n<p>d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilit\u00e0, secondo modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Ispettorato;<\/p>\n<p>e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilit\u00e0, con le modalit\u00e0 stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;<\/p>\n<p>f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.<\/p>\n<p>Art. 20<\/p>\n<p>(<em>Idoneit\u00e0 alla identificazione dei funghi<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019attestato di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell\u2019articolo 2 del DPR 376\/1995 \u00e8 rilasciato ai maggiorenni dall\u2019Azienda USL in cui \u00e8 ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che \u00e8 rilasciato, secondo le modalit\u00e0 previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e\/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali \u00e8 concessa l\u2019idoneit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Ai fini del rilascio dell\u2019attestato i Direttori Generali delle Aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:<\/p>\n<p>a) due micologi segnalati dall\u2019Ispettorato micologico dell\u2019Azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;<\/p>\n<p>b) un operatore di vigilanza dell\u2019Azienda USL;<\/p>\n<p>c) un dipendente dell\u2019Azienda USL con funzioni di segretario.<\/p>\n<p>3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non pu\u00f2 sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall\u2019Azienda USL.<\/p>\n<p>Art. 21<\/p>\n<p>(<em>Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei<\/em>)<\/p>\n<p>1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie\u00a0<em>Boletus edulis<\/em>, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 \u201cNorme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti\u201d, \u00e8 soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 376\/1995.<\/p>\n<p>2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio \u00e8 consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell\u2019articolo 3 dello stesso DPR 376\/1995 da parte dell\u2019Ispettorato micologico dell\u2019Azienda USL, che verifica a sondaggio, con le modalit\u00e0 indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>3. L\u2019autorizzazione di cui al comma 1 \u00e8 rilasciata al titolare dell\u2019attivit\u00e0, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine, di cui all\u2019articolo 20, o dell\u2019attestato di micologo di cui al DM 686\/1996.<\/p>\n<p>4. L\u2019autorizzazione al commercio ha validit\u00e0 finch\u00e8 almeno uno dei soggetti in possesso dell\u2019idoneit\u00e0 di cui al comma precedente, o dell\u2019attestato di micologo di cui al DM 686\/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attivit\u00e0; la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.<\/p>\n<p>5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui al comma 2, non necessitano dell\u2019autorizzazione di cui al comma 1. Non \u00e8 ammesso il frazionamento di tali confezioni.<\/p>\n<p>6. Il commercio dei funghi epigei spontanei pu\u00f2 effettuarsi in sede fissa o in forma ambulante; nel caso in cui il commercio venga effettuato in forma ambulante, questa deve essere svolta in apposite aree preventivamente identificate ed indicate dai Comuni nei giorni e con gli orari dagli stessi definiti.<\/p>\n<p>7. Le modalit\u00e0 di presentazione delle domande dirette ad ottenere l\u2019autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.<\/p>\n<p>8. Al fine di consentire una pi\u00f9 efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell\u2019Azienda USL territorialmente competente, l\u2019elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>Art. 22<\/p>\n<p>(<em>Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi<\/em>)<\/p>\n<p>1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del DPR 376\/1995 e successive modifiche ed integrazioni.<\/p>\n<p>2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell\u2019attestato di idoneit\u00e0 alla identificazione delle specie fungine di cui all\u2019articolo 20, o dell\u2019attestato di micologo di cui al DM 686\/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell\u2019articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686\/1996.<\/p>\n<p>TITOLO IV<\/p>\n<p>VIGILANZA<\/p>\n<p>Art. 23<\/p>\n<p>(<em>Accertamento delle infrazioni<\/em>)<\/p>\n<p>1. Sono incaricati dell\u2019accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanit\u00e0 dell\u2019Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia urbana e rurale, le aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie volontarie di cui all\u2019articolo 22 terzo comma della legge regionale 8 novembre 1982 n. 82 \u201cNormativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell\u2019ambiente naturale\u201d, le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998 n. 7 \u201cIstituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale\u201d.<\/p>\n<p>2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall\u2019articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 \u201cModifiche al sistema penale\u201d, i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l\u2019esibizione delle autorizzazioni previste dalla presente legge.<\/p>\n<p>Art. 24<\/p>\n<p>(<em>Procedimento sanzionatorio<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il Comune nel cui territorio \u00e8 stata commessa l\u2019infrazione \u00e8 competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed all\u2019introitamento delle somme riscosse per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo II; la Regione \u00e8 competente all\u2019irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III.<\/p>\n<p>2. Per l\u2019accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della L. 689\/1981 e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 \u201cDisposizioni per l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie\u201d.<\/p>\n<p>3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.<\/p>\n<p>4. Il Comune dispone sempre, con l\u2019ordinanza ingiuntiva di pagamento, la confisca dei funghi epigei spontanei sequestrati.<\/p>\n<p>5. Il Comune provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo apposito verbale.<\/p>\n<p>Art. 25<\/p>\n<p>(<em>Sanzioni amministrative<\/em>)<\/p>\n<p>1. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>a) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all\u2019articolo 11 e all\u2019articolo 12 senza averne titolo;<\/p>\n<p>b) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per il mancato porto dell\u2019autorizzazione, purch\u00e9 venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione;<\/p>\n<p>c) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la raccolta effettuata oltre limiti massimi consentiti;<\/p>\n<p>d) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 9, commi 1 e 2;<\/p>\n<p>e) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 9, comma 3;<\/p>\n<p>f) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per ogni esemplare raccolto di\u00a0<em>Amanita caesarea<\/em>\u00a0allo stato di ovolo chiuso, di\u00a0<em>Hygrophorus marzuolus<\/em>\u00a0o\u00a0<em>Calocybe gambosa<\/em>\u00a0[=\u00a0<em>Tricholoma georgii<\/em>] con diametro del cappello inferiore a cm 3, di funghi del gruppo\u00a0<em>Boletus<\/em>\u00a0con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire 100. 000;<\/p>\n<p>g) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13, comma 3;<\/p>\n<p>h) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per l\u2019esercizio della raccolta nelle aree di cui all\u2019articolo 13, comma 4, salvo sanzioni pi\u00f9 severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;<\/p>\n<p>i) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per l\u2019esercizio della raccolta nelle aree di cui all\u2019articolo 13, commi 5 e 6;<\/p>\n<p>l) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13, comma 7;<\/p>\n<p>m) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la violazione dei divieti temporanei di cui all\u2019articolo 14;<\/p>\n<p>n) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e\/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.<\/p>\n<p>2. Per\u00a0 la violazione\u00a0 delle disposizioni\u00a0 di cui\u00a0 al Titolo\u00a0 III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>a) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle norme di cui all\u2019articolo 18, e all\u2019articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;<\/p>\n<p>b) da\u00a0 Lire 100.000 a Lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 21, comma 6;<\/p>\n<p>c) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 22.<\/p>\n<p>TITOLO V<\/p>\n<p>NORME FINANZIARIE E FINALI<\/p>\n<p>Art. 26<\/p>\n<p>(<em>Norme finanziarie<\/em>)<\/p>\n<p>1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai Comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate.<\/p>\n<p>Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l\u2019ottanta per cento alle Comunit\u00e0 montane e il venti per cento alle Province.<\/p>\n<p>2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.<\/p>\n<p>3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai Comuni che le rilasciano.<\/p>\n<p>4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le finalit\u00e0 della presente legge, per finanziare interventi di miglioramento dell\u2019ambiente naturale, per l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza ed ogni altra attivit\u00e0 connessa con l\u2019attuazione della presente legge.<\/p>\n<p>5. Le Province e le Comunit\u00e0 montane inviano alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>6. Agli oneri derivanti dall\u2019applicazione della presente legge, decorrenti dall\u2019anno 1999, stimati in Lire 35.000.000, si fa fronte con le disponibilit\u00e0 del Capitolo 24170 che viene modificato nella declaratoria come segue \u201cINTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE (LR 8.11.82 n. 82 e LR 22.03.1999 n. 16).<\/p>\n<p>7. Gli oneri derivanti dall\u2019attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio.<\/p>\n<p>Art. 27<\/p>\n<p>(<em>Norme transitorie<\/em>)<\/p>\n<p>1. Entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici.<\/p>\n<p>2. Entro ventiquattro mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso dell\u2019autorizzazione prevista all\u2019articolo 21.<\/p>\n<p>3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49\/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall\u2019entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei \u00e8 disciplinata dalla presente legge.<\/p>\n<p>4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunit\u00e0 montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell\u2019entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della LR 82\/1982, dalle Comunit\u00e0 montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validit\u00e0 e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>6. Entro dodici mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell\u2019articolo 5 della LR 64\/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l\u2019autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all\u2019articolo 15.<\/p>\n<p>Art. 28<\/p>\n<p>(<em>Modifiche ed abrogazioni<\/em>)<\/p>\n<p>1. Nella rubrica del titolo III della LR 82\/1982 sono abrogate le parole \u201ced ai funghi\u201d.<\/p>\n<p>2. All\u2019articolo 10, lettera a), della LR 82\/1982 sono abrogate le parole \u201ci funghi epigei, siano o no essi commestibili\u201d.<\/p>\n<p>3. All\u2019articolo 11, quarto comma, della LR 82\/1982 sono abrogate le parole \u201ce dei funghi\u201d.<\/p>\n<p>4. All\u2019articolo 23, secondo comma, della LR 82\/1982 sono abrogate le parole \u201ce a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all\u2019articolo 17 III comma\u201d.<\/p>\n<p>5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della LR 82\/1982.<\/p>\n<p>Art. 29<\/p>\n<p>(Norma<em>\u00a0finale<\/em>)<\/p>\n<p>1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. 352\/1993 ed al DPR 376\/1995.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. 31.3.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana \u2013 n. 10 TITOLO I FINALITA\u2019 &nbsp; Art. 1 (Finalit\u00e0) 1. 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