{"id":102,"date":"2014-08-03T12:22:58","date_gmt":"2014-08-03T12:22:58","guid":{"rendered":"http:\/\/gmc.inversilia.it\/?page_id=102"},"modified":"2014-08-03T12:41:36","modified_gmt":"2014-08-03T12:41:36","slug":"l-r-2212-1999-n-68","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/?page_id=102","title":{"rendered":"L.R.  22\/12 1999, n\u00b0 68"},"content":{"rendered":"<p><strong>LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 68<\/strong><\/p>\n<p>Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u201cRaccolta e commercio dei funghi epigei spontanei\u201d.<\/p>\n<p>31.12.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana \u2013 n. 36<\/p>\n<p>Art.\u00a0 1<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo della Legge regionale 22 marzo 1999, n.16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 1 dell\u2019articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 \u201cNorme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette\u201d, nelle quali \u00e8 regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, \u00e8 consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantit\u00e0 di cui alla presente legge\u201d.<\/p>\n<p>2. Dopo il comma 1 dell\u2019articolo 2 della Legge regionale 22 marzo1999, n. 16 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c1 bis. Non \u00e8 soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui all\u2019articolo 9 e all\u2019articolo 13:<\/p>\n<p>a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantit\u00e0;<\/p>\n<p>b) la raccolta nel territorio del Comune di residenza con i limiti di quantit\u00e0 previsti dall\u2019articolo 4;<\/p>\n<p>c) la raccolta in tutto il territorio del Comune da parte di soggetti non residenti, purch\u00e9 proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel Comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantit\u00e0 previsti per i residenti dall\u2019articolo 4\u2033.<\/p>\n<p>3. Il comma 3 dell\u2019articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c3. L\u2019autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 \u00e8 sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al Comune competente degli importi di cui all\u2019articolo 8, che costituisce denuncia di inizio dell\u2019attivit\u00e0 in forza dell\u2019indicazione delle generalit\u00e0, del luogo e della data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonch\u00e9 della causale del versamento\u201d.<\/p>\n<p>4. Dopo il comma 3 dell\u2019articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c3 bis. Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il versamento \u00e8 effettuato dall\u2019esercente la potest\u00e0 genitoriale e contiene, nella causale, l\u2019indicazione delle generalit\u00e0 del minore stesso\u201d.<\/p>\n<p>5. Dopo il comma 3bis dell\u2019articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c3 ter. Nel testo della presente legge, ove ricorrono i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica, si intende la denuncia di inizio dell\u2019attivit\u00e0, come disciplinata dal comma 3\u2033.<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 4 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019articolo\u00a0 4 della\u00a0 Legge regionale\u00a0 22 marzo\u00a0 1999, n. 16 e\u2019 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt. 4<\/p>\n<p>(Limiti di raccolta per i residenti)<\/p>\n<p>1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall\u2019articolo 11, \u00e8 consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantit\u00e0 giornaliera di sei chilogrammi.<\/p>\n<p>2. Nel territorio di tutti gli altri Comuni, \u00e8 consentita ai residenti la raccolta per una quantit\u00e0 massima giornaliera di tre chilogrammi.\u201d<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 1 dell\u2019articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. L\u2019autorizzazione personale \u00e8 rilasciata dal Comune ai residenti che hanno compiuto quattordici anni\u201d.<\/p>\n<p>2. Dopo il comma 1 dell\u2019articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c1 bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell\u2019autorizzazione\u201d.<\/p>\n<p>3. Il comma 2 dell\u2019articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c2. L\u2019autorizzazione personale \u00e8 valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale.\u201d<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 1 dell\u2019articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. L\u2019autorizzazione turistica \u00e8 rilasciata dal Comune e da soggetti diversi individuati dal Comune stesso, a chi ha compiuto quattordici anni\u201d.<\/p>\n<p>2. Dopo il comma 1 dell\u2019articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c1 bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell\u2019autorizzazione\u201d.<\/p>\n<p>3. Il comma 2 dell\u2019articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c2. L\u2019autorizzazione turistica \u00e8 valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l\u2019anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sulla ricevuta del versamento degli importi di cui all\u2019articolo 8, da parte del titolare, prima dell\u2019inizio della raccolta\u201d.<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 8 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 1 dell\u2019articolo 8 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. L\u2019importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, \u00e8 determinato in:<\/p>\n<p>a) Lire 25.000, pari a Euro 12,91 per le autorizzazioni personali semestrali;<\/p>\n<p>b) Lire 50.000, pari a Euro 25,82 per le autorizzazioni personali annuali;<\/p>\n<p>c) Lire 120.000, pari a Euro 61.97 per le autorizzazioni personali triennali;<\/p>\n<p>d) Lire 7.000, pari a Euro 3,62 per le autorizzazioni turistiche giornaliere;<\/p>\n<p>e) Lire 25.000, pari a Euro 12,91 per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere.\u201d<\/p>\n<p>Dopo il comma 2, dell\u2019articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c2 bis. Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell\u2019attestato di frequenza ai corsi di cui all\u2019articolo 17\u2033.<\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Dopo il comma 2 dell\u2019articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c2 bis. Le Province o le Comunit\u00e0 montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici\u201d.<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 12 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Dopo il comma 1 dell\u2019articolo 12 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c1 bis. Le Comunit\u00e0 montane ed i Comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1\u2033.<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 13 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 1 dell\u2019articolo 13 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate \u00e8 vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:<\/p>\n<p>a) cm 4 per il gruppo\u00a0<em>Boletus<\/em>;<\/p>\n<p>b) cm 2 per\u00a0<em>l\u2019Hygrophorus marzuolus<\/em>\u00a0(dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo).\u201d<\/p>\n<p>Art. 9<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 17 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Dopo il comma 2 dell\u2019articolo 17 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201c2 bis. Le Province, le Comunit\u00e0 montane ed i Comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza\u201d.<\/p>\n<p>Art. 10<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 21 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 6 dell\u2019articolo 21 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c6. Il commercio dei funghi epigei spontanei pu\u00f2 effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest\u2019ultima ipotesi la forma itinerante\u201d.<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>Art. 23<\/p>\n<p>(Accertamento delle infrazioni)<\/p>\n<p>1. Sono incaricati dell\u2019accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanit\u00e0 dell\u2019Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonch\u00e8, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all\u2019articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all\u2019articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.<\/p>\n<p>2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall\u2019articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 \u201cModifiche al sistema penale\u201d, i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l\u2019esibizione di un documento idoneo a dimostrare l\u2019identit\u00e0 e di copia dell\u2019autorizzazione a fini scientifici o della ricevuta del versamento degli importi di cui all\u2019articolo 8, nonch\u00e9, ai soggetti di cui all\u2019articolo 2 comma 1 bis lettera c), l\u2019esibizione di idoneo documento comprovante la propriet\u00e0 o della dichiarazione sostitutiva di certificazione\u201d.<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il comma 4 dell\u2019articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c4. Il Comune provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all\u2019articolo 21, di quanto sequestrato \u2013 a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato \u00e8 di scarso valore economico, e procedendo senz\u2019altro alla sua distruzione se il suddetto bene non \u00e8, per qualsiasi motivo, commerciabile \u2013 e dispone l\u2019accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.\u201d<\/p>\n<p>2. Dopo il comma 4 dell\u2019articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c4 bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l\u2019illecito non sussiste \u2013 o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell\u2019opposizione o di cessazione dell\u2019efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell\u2019articolo 19 della L. 689\/1981 \u2013 la somma \u00e8 messa a disposizione della persona nei confronti della quale \u00e8 stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione\u201d.<\/p>\n<p>3. Dopo il comma 4 bis dell\u2019articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c4 ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l\u2019illecito sussiste la somma \u00e8 introitata dal Comune ai sensi del comma 1\u2033.<\/p>\n<p>4. Il\u00a0 comma 5 dell\u2019articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p>(<em>Modifiche all\u2019articolo 25 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16<\/em>)<\/p>\n<p>1. L\u2019articolo 25 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt. 25<\/p>\n<p>(Sanzioni amministrative)<\/p>\n<p>1. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>a) da Lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a Lire 180.000, pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull\u2019autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all\u2019articolo 11 e all\u2019articolo 12 senza averne titolo;<\/p>\n<p>b) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con s\u00e9 un documento di riconoscimento, copia dell\u2019autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all\u2019articolo 8 lettere a), b) e c), nonch\u00e9 documenti richiesti ai soggetti di cui all\u2019articolo 2 comma 1 bis lettera c), purch\u00e9 tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all\u2019ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l\u2019accertamento;<\/p>\n<p>c) da Lire 20.000, pari a Euro 10,33, a Lire 120.000, pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;<\/p>\n<p>d) da Lire 50.000, pari a Euro 25,82, a Lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 9, commi 1 e 2;<\/p>\n<p>e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 9, comma 3;<\/p>\n<p>f) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di\u00a0<em>Amanita caesarea<\/em>\u00a0allo stato di ovolo chiuso, di\u00a0<em>Hygrophorus marzuolus<\/em>\u00a0o\u00a0<em>Calocybe gambosa<\/em>\u00a0(=<em>Tricholoma georgii<\/em>) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del gruppo\u00a0<em>Boletus<\/em>\u00a0con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire 100.000 pari a Euro 51,64;<\/p>\n<p>g) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13, comma 3;<\/p>\n<p>h) da lire 50.000, pari a Euro 25,82,a Lire 300.000 pari a Euro 154,93, per l\u2019esercizio della raccolta nelle aree di cui all\u2019articolo 13, comma 4, salvo sanzioni pi\u00f9 severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;<\/p>\n<p>i) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per l\u2019esercizio della raccolta nelle aree di cui all\u2019articolo 13, commi 5 e 6;<\/p>\n<p>l) da Lire 50.000, pari a Euro 25,82, a Lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13, comma 7;<\/p>\n<p>m) da Lire 15.000, pari a Euro 7,75, a Lire 90.000, pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all\u2019articolo 14;<\/p>\n<p>n) da Lire 500.000, pari a Euro 258,22 a Lire 3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e\/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.<\/p>\n<p>2. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>a) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all\u2019articolo 18 e all\u2019articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;<\/p>\n<p>b) da Lire 100.000, pari a Euro 52,64, a Lire 600.000, pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 21, comma 6;<\/p>\n<p>c) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 22.\u201d<\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p>(<em>Norma Transitoria<\/em>)<\/p>\n<p>1. I titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata dopo l\u2019entrata in vigore della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 possono, qualora intendano limitare la raccolta dei funghi al solo territorio del Comune di residenza, richiedere il rimborso della somma relativa alle annualit\u00e0 residue di validit\u00e0 dell\u2019autorizzazione, riconsegnandola al Comune che l\u2019ha rilasciata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 68 Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 \u201cRaccolta e commercio dei funghi epigei spontanei\u201d. 31.12.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana \u2013 n. 36 Art.\u00a0 1 (Modifiche all\u2019articolo della Legge regionale 22 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/?page_id=102\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":99,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"onecolumn-page.php","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"class_list":["post-102","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=102"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":103,"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/102\/revisions\/103"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/99"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gmc.inversilia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}